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Reschwitzer Saugbagger
Produktions GmbH

Gewerbegebiet Beulwitz
Zum Silberstollen 10
D - 07318 Saalfeld
Telefon:
+49 (0) 3671/5721-0
Telefax:
+49 (0) 3671/5721-21
eMail:
info@rsp-germany.com
Internet: 
www.rsp-germany.com
Condizioni generali di fornitura e montaggio dell’impresa RSP Srl
Generali condizioni di vendita e fornitura  della Reschwitzer Saugbagger Produktions GmbH
 
§ 1 Aspetti generali

(1) Per tutte le forniture ed altri servizi della Reschwitzer Saugbagger Produ-ktions GmbH (denominata in seguito RSP GmbH) valgono esclusivamente le seguenti condizioni di vendita e fornitura. Tali condizioni includono anche i regolamenti riguardo ai servizi di manutenzione e riparazione. Queste condizioni hanno validità solamente nei confronti di aziende ai sensi di § 310 comma 1 unitamente a § 14 del Codice Civile Tedesco.
(2) Tutti gli accordi e clausole accessorie tra il committente e la RSP GmbH devono essere in forma scritta per la validità legale. Questo vale anche per la rinuncia alla forma di scrittura. La lingua tedesca è determinante per l'interpreta-zione giuridica di qualsiasi accordo contrattuale e le presenti condizioni generali.
(3) Considerazione e interpretazione giuridica delle presenti condizioni di vendita e fornitura si regolano ugualmente come stipula del contratto e interpretazione giuridica delle transazioni legali con il committente esclusivamente secondo la legge della Repubblica Federale Tedesca. L'applicazione della normativa inter-nazionale sul commercio riguardo a beni mobili (Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci/CISG, Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di beni mobili) è esclusa.
(4) Altre condizioni, soprattutto condizioni generali di contratto, di acquisto o di fornitura del committente non diventano elemento di contratto, anche se la RSP GmbH non si è opposta esplicitamente contro queste.
(5) L'inefficacia delle singole disposizioni delle presenti condizioni di vendita e di fornitura o delle sue parti costitutive lasciano in essere l'efficacia dei restanti regolamenti. In caso di inapplicabilità di qualsiasi disposizione, vale il regolamen-to legale.
(6) Il luogo di adempimento per gli obblighi risultanti direttamente o indirettamen-te dal presente rapporto contrattuale, incluso l'obbligo di pagamento, è Saalfeld. Esclusivo foro competente è Saalfeld. La RSP GmbH ha anche il diritto di querelare in un tribunale competente per la sede od una filiale del committente.


§ 2 Conclusione di offerta, fornitura e di contratto

(1) La RSP GmbH è legata 3 mesi alle proprie offerte contrattuali dalla data della lettera d'offerta, se non offerto differentemente.
(2) Un incarico da parte del committente vale come accettato dalla RSP GmbH soltanto con la conferma d'ordine in forma scritta.
(3) Per l'entità delle prestazioni dovute come da accordi contrattuali è esclusiva-mente determinante l'approvazione invariata di un'offerta del committente od in caso di incarico divergente la conferma d'ordine della RSP GmbH.
(4) Anche in seguito ad una conferma d'ordine, la RSP GmbH si riserva il diritto di poter apportare modifiche alla costruzione, alla scelta del materiale, alla specificazione ed al tipo di costruzione, nella misura in cui queste modifiche non siano in contraddizione con la conferma d'ordine e la specificazione del commit-tente, non venga violato un interesse legittimo dell'utilizzatore o venga compro-messo lo scopo contrattuale. Il committente si dichiarerà d'accordo con le proposte di modifiche della RSP GmbH, nella misura in cui queste siano ragionevoli per il committente.
(5) Sono ammesse consegne parziali che non compromettono la funzionalità dell'insieme e che siano ragionevoli per il committente.
(6) I documenti, quali immagini, disegni, indicazioni di misure e peso inerenti all'offerta od alla conferma d'ordine, sono da intendersi normalmente solo come valori approssimativi, se non indicati espressivamente come vincolanti. Per indicazioni del genere risponde la RSP GmbH nell'ambito della diligenza auto-nomamente.
(7) Documenti, come preventivi, descrizioni servizi, campioni o altra documenta-zione come disegni e progetti, con eccezione di puro materiale pubblicitario, restano proprietà della RSP GmbH e non possono essere resi accessibili a terzi. Se non è stato stipulato alcun accordo, devono essere restituiti immediatamente alla RSP GmbH.


§ 3 Prezzi

(1) I prezzi sono da intendersi in € netto più IVA.
(2) Se non accordato diversamente, i prezzi valgono franco stabilimento Saal-feld. La consegna avviene in porto assegnato, spese di assicurazione, di imbal-laggio, costi doganali e di trasporto. Questo vale anche per forniture supplemen-tari richieste dal committente.
(3) Imballaggi speciali (ad es. casse) con lettera di trasporto in allegato rimango-no proprietà della RSP GmbH e sono da rispedire. Se la restituzione non avviene entro 14 giorni, il materiale per l'imballaggio viene messo in fattura al prezzo di costo.
(4) Il committente deve pagare oltre al prezzo anche l'IVA in vigore al periodo della consegna. In caso di consegne all'interno dell'Unione Europa (UE), il committente deve comunicare per tempo prima della data di consegna stabilita per contratto, la propria partita IVA per essere esonerato dall'IVA. Se la comuni-cazione non avviene in tempo od è incompleta, la RSP GmbH ha il diritto di mettere in costo l'IVA in vigore. In caso di consegne fuori dall'UE, la RSP GmbH ha il diritto di aggiungere al conto l'IVA legale, se il committente non trasmette entro un mese dalla consegna la documentazione d'esportazione
(5) Occorre pagare il corrispettivo accordato. La RSP GmbH si riserva tuttavia il diritto di modificare i propri prezzi, se tra la conclusione del contratto e la conse-gna vi è una scadenza di oltre 4 mesi e se subentrano a causa di terzi coinvolti riduzioni dei costi od aumento dei costi, soprattutto a causa di rinnovi contrattuali, la variazione di prezzi di materiali e materie prime od altre variazioni dei prezzi sul mercato. La RSP GmbH comunicherà la modifica del prezzo al committente e dimostra su richiesta i fattori di adeguamento dei prezzi e il conseguente aumento.
Se un aumento del prezzo è del 20% o superiore al prezzo concordato, il com-mittente ha il diritto di rescindere dal contratto. Tale diritto deve essere reso valido immediatamente.
(6) Se la RSP GmbH tiene conto di richieste speciali o di modifiche da parte del committente, occorre accordare in forma scritta queste modifiche. I costi aggiuntivi vengono messi in conto al committente.


§ 4 Condizioni pagamento

(1) La RSP GmbH emette le fatture con data del giorno presumibile del servizio, ossia servizio parziale o se il ritiro è accordato dal committente, con data del pronto consegna.
(2) Se non accordato diversamente, il prezzo di acquisto (netto) è da pagare senza detrazioni alla notifica della disponibilità a fornire l'oggetto di consegna.
(3) Uno sconto non è ammesso, se non accordato in precedenza in forma scritta dai partner contrattuali.
(4) In caso di qualsiasi fabbricazione speciale od ordini superiori a 30.000,00 €, soprattutto in caso di consegne complete di escavatori a risucchio la RSP GmbH ha il diritto, di richiedere un pagamento anticipato al committente prima dell'esecuzione. Tale pagamento anticipato è del 30% del valore della commissione, se non è stato pattuito nell'offerta un valore diverso per la commissione. Questa fattura parziale deve essere pagata dal committente con l'arrivo della fattura. La RSP GmbH si riserva il diritto di far dipendere l'esecuzione dal pagamento ricevuto dell'anticipazione. La fattura parziale pagata viene considerata nella preparazione della fattura finale.
(5) Le conseguenze legali in caso di inadempienza del committente, sono deter-minate in base alle normative del Codice Civile Tedesco, nella misura in cui queste condizioni non contengano regolamenti diversi. Se il committente è in ritardo, la RSP GmbH ha il diritto di trasmettere tutte le richieste al committente in seguito a decorso infruttuoso di una deroga di una settimana.
(6) Al posto del pagamento anticipato, la RSP GmbH ha il diritto di richiedere al committente una costituzione diversa, come la fideiussione di un istituto di credito riconosciuto a livello internazionale o di un assicuratore crediti del territo-rio tedesco federale. Se la consegna dell'oggetto ordinato deve avvenire prima dell'adempimento dell'obbligo di pagamento da parte del committente conforme comma (2), l'ammontare della garanzia di pagamento è determinata dall'importo completo del prezzo accordato per contratto.
(7) Se in seguito all'accordo del contratto si ritiene che il diritto al pagamento sia in pericolo a causa di ridotta capacità fiscale del committente, alla RSP GmbH spettano i diritti del § 321 Codice Civile Tedesco (pericolo di inadempimento). La RSP GmbH ha anche il diritto di mettere in scadenza tutte le richieste non in prescrizione dal rapporto d'affari con il committente. Questo pericolo di inadem-pimento vale anche per tutte le restanti consegne e servizi risultanti dal rapporto d'affari.
(8) Se il termine di pagamento non viene rispettato, si aggiungono tasse dell'8% oltre al tasso d'interesse di base valido con la riserva di rivendicare altri diritti.
(9) I diritti di pagamento della RSP GmbH cadono in prescrizione in deroga al
§ 195 Codice Civile Tedesco in 5 anni. Riguardo all'inizio della prescrizione vale § 199 Codice Civile Tedesco.


§ 5 Addebito e riluttanza / Cessione

(1) Addebito e riluttanza sono esclusi, salvo se la contro richiesta del committente risulta dal medesimo rapporto contrattuale ed è conclamato in modo incontestato o è legalmente valido.
(2) La cessione di una richiesta nei confronti della RSP GmbH, uguale di che tipo, è ammessa a terzi solamente con autorizzazione scritta della RSP GmbH.


§ 6 Termini di consegna e disdetta del contratto

(1) L'indicazione di una data di consegna nell'offerta avviene a migliore discre-zione, vale tuttavia solo in maniera non vincolante e approssimativamente, soprattutto se coordinamenti riguardo a dettagli tecnici, provviste di materiali di committenti e terzi o altri doveri di collaborazione del committente sono determi-nati in modo non sufficiente. La data di consegna o i termini di consegna diven-tano vincolanti, quando sono stati accordati esplicitamente come data di scadenza vincolante nel contratto.
(2) I termini e le date di consegna iniziano a decorrere solamente in seguito ad accordo esauriente riguardo a tutti i dettagli di esecuzione e quesiti tecnici concernenti l'oggetto di consegna. Inoltre il committente deve adempiere come da disposizioni e per tempo tutti gli obblighi che gli spettano (come conferme necessarie ed autorizzazioni, provvista di documenti, veicoli o pezzi). Se queste condizioni non vengono adempite, la scadenza si prolunga per la durata del ritardo.
(3) Lo stesso vale in caso di provvedimenti nell'ambito di lotte sindacali, soprat-tutto sciopero e sospensioni, come pure in caso di subentro di ostacoli imprevis-ti, che sono fuori del volere del venditore, ad es. ritardi nella consegna di un fornitore a monte, intralci al traffico e difetti nel funzionamento, mancanza di materiale od energia ecc. Anche modifiche richieste dal committente della merce fornita comportano un prolungamento della scadenza di consegna per la durata del ritardo.
(4) In seguito al completamento dell'oggetto di consegna, la RSP GmbH notifica la messa a disposizione. Il committente è obbligato a ritirare l'oggetto di conse-gna entro 3 giorni lavorativi dopo aver ricevuto la notifica della messa a disposi-zione.
(5) Se il committente è in ritardo con il ritiro o viola qualsiasi obbligo di coopera-re, la RSP GmbH ha il diritto di richiedere indennizzo per il danno creato incluso tutti gli ulteriori impieghi. Con riserva di altre pretese.
(6) Se il committente storna la commissione, revoca il contratto o lo annulla per altri motivi e se il committente ha obbligo di risarcimento nei confronti della RSP GmbH, allora la RSP GmbH ha il diritto di richiedere un risarcimento pari al 10% del valore al netto dell'incarico, qualora il committente non dimostra, che l'ina-dempienza contrattuale imputabile ad egli non ha causato danni o diminuzione del valore o se un danno finanziario inflitto alla RSP GmbH è minore rispetto alla somma forfetaria. La RSP GmbH si riserva alternativamente/a scelta il diritto di calcolare e convalidare l'ammontare del danno.

§ 7 Trapasso del rischio e Rischio del trasporto

(1) Luogo di adempimento per tutte le consegne e tutti i servizi è lo stabilimento della RSP GmbH a Saalfeld, se non accordato diversamente in forma scritta. Per il trasporto al luogo di destinazione la RSP GmbH non assume alcuna responsabilità. Il trasporto avviene a costi e pericolo del committente.
(2) Se il committente lo desidera, la RSP GmbH garantisce la consegna median-te assicurazione del trasporto. I costi sono a carico del committente.
(3) Il pericolo del casuale affondamento o deterioramento dell'oggetto di conse-gna passa al committente dal giorno della notifica della disponibilità di spedizio-ne, ossia della disponibilità del ritiro (notifica della messa a disposizione) .

 
§ 8 Riserva di proprietà  

(1) La RSP GmbH si riserva il diritto di proprietà delle merci fornite fino al paga-mento completo. La riserva di proprietà vale anche, fin quando sono soddisfatte tutte le richieste, anche future, risultanti dal rapporto d'affari, tra il committente e la RSP GmbH.
(2) Il committente non è autorizzato alla cessione di garanzia o costituzione in pegno della merce, tuttavia autorizzato alla vendita della merce sottoposta a riservato dominio nell'andamento degli affari. Le richieste risultanti da ciò nei confronti dei propri partner d'affari le cede già alla RSP.
(3) Se la merce viene elaborata dal committente, la riserva di proprietà si esten-de anche sull'intero nuovo oggetto. Il committente acquista comproprietà nella misura in cui il valore della propria merce corrisponde al valore della merce fornita dalla RSP GmbH.
(4) Se il valore di tutte le sicurezze sussistenti della RSP GmbH supera oltre il 10% le richieste sussistenti, la RSP GmbH approverà su richiesta del committente le sicurezze a scelta della RSP GmbH.
(5) In caso di comportamento contrario ai termini del contratto da parte del committente, soprattutto in caso di ritardo nel pagamento, la RSP GmbH ha il diritto, di far valere la riserva di proprietà e di riprendersi la consegna. Nel riprendersi o nel pignoramento della consegna tramite RSP GmbH non è presentato una recessione dal contratto, salvo se la RSP GmbH lo richieda espressamente ed in forma scritta. E' da accreditare una ricavato della liquidazione alle passività del committente al netto dei costi di liquidazione.
(6) In caso di pignoramento o di altri interventi da parte di terzi, il committente deve avvisare immediatamente per iscritto la RSP GmbH, in modo tale che la RSP GmbH possa presentare un'istanza conforme a § 771 CPC tedesco. Se il terzo non è in grado di restituire alla RSP GmbH i costi giudiziali ed extragiudi-ziali di una querela conforme a § 771 CPC tedesco, il committente garantisce per i costi ed il deficit.


§ 9 Diritti di reclamo per vizi

(1) Se l'oggetto del contratto è per entrambi i partner contrattuali un'operazione commerciale, allora il committente deve verificare immediatamente dopo la consegna se la fornitura presenta vizi, se ciò è possibile conformemente all'an-damento degli affari, e notificarlo in forma scritta alla RSP GmbH. Se il commit-tente tralascia tale notifica, la merce è considerata accettata, salvo se si tratta di un difetto non riscontrabile durante il controllo o se la RSP GmbH ha nascosto  dolosamente il vizio. Per il resto valgono i §§ 377 e seguenti del Codice Commerciale Tedesco.
(2) Se la fornitura presenta un vizio documentabile subentrato prima del trapasso del rischio, la RSP GmbH ha il diritto di richiedere un adempimento successivo in forma di eliminazione dei difetti o la consegna di una cosa nuova (tra l'altro elemento costruttivo di sostituzione). In caso di eliminazione dei difetti la RSP GmbH ha l'obbligo di sostenere i costi per la correzione od in caso di consegna di parti di ricambio i costi per il ricambio e del trasporto, sempre se i costi non aumentano poiché l'oggetto di consegna è stato portato in un altro luogo rispetto al luogo di adempimento. In caso di consegne fuori dalla Repubblica Federale Tedesca, i costi sono limitati al valore della commissione.
(3) Se si tratta di un vizio inconferente, il committente ha il diritto ad una riduzio-ne del prezzo contrattuale. Il diritto ad una riduzione resta altrimenti escluso.
(4) I diritti per reclamo di vizi del committente sono esclusi in caso di usura naturale o danni subentrati in seguito al trapasso del rischio, in seguito a tratta-mento erroneo o negligente, sollecitazione eccessiva, mezzi operativi inadatti od a causa di particolari influssi esterni, che in base al contratto non sono presup-posti. Se il committente o terzi intraprendono delle modifiche o riparazioni non sussistono diritti di garanzia per le conseguenze che ne conseguono.
(5) La rivendicazione di diritti per reclamo di vizi presuppone, che le disposizioni del produttore per uso e manutenzione vengano rispettati conforme al manuale d'uso e di manutenzione e che la manutenzione venga eseguita e documentata mediante la RSP GmbH od officina di servizio autorizzata.
(6) Se il vizio è stato anche causato dal committente, soprattutto a causa dell'inosservanza del proprio obbligo di evitare o limitare i danni, la RSP GmbH ha diritto al risarcimento del danno nei confronti del committente in seguito all' eliminazione dei difetti che corrisponde alla quota del coindebitamento del committente.
(7) La responsabilità per oggetti di consegna usati, veicoli usati o pezzi usati avviene escludendo la garanzia per i vizi della cosa, a meno che la RSP GmbH non abbia commesso un silenzio doloso del difetto.
(8) Per l'assenza di vizi giuridici vale, se non stipulato diversamente, il consenso della RSP GmbH libera da diritti di marchio od altri diritti come anche restrizioni di uso in Germania.
(9) Sono esclusi altri diritti del committente, se questi non risultano espressiva-mente da un'assunzione di garanzia. Questo non vale in caso di intento, negli-genza o violazione di fondamentali obblighi contrattuali mediante la RSP GmbH.
(10) I diritti per reclamo di vizi cadono in prescrizione in un anno dalla consegna.


§ 10 Responsabilità  

(1) La responsabilità della RSP GmbH per violazioni di obblighi contrattuali come anche per reato è limitata ad intenzione e negligenza. Questo non vale in caso di lesione di vita, corpo e salute del committente/cliente, diritti a causa della violazione di obblighi cardinali e sostituzione di danni di mora (§ 286 Codice Civile Tedesco). L'esonero da responsabilità sopraccitato vale anche per gli ausiliari della RSP GmbH.
(2) Se la responsabilità non è fondata su lesioni di vita, corpo e salute, non è esclusa per negligenza, diritti di questo genere cadono in prescrizione entro un anno dall'inizio del diritto.
(3) Se la responsabilità per danni nei confronti della RSP GmbH è esclusa o limitata, ciò vale anche per la responsabilità per danni personale dei collaborato-ri, rappresentanti ed ausiliari della RSP GmbH.


§ 11 Subentro nel leasing

(1) Qualora la RSP GmbH acconsenta al subentro di una società di leasing, facendo seguito alla richiesta del committente, quest'ultimo si impegna a verificare che l'oggetto della consegna non presenti vizi e che tutte le dichiarazioni necessarie per il ritiro e la consegna siano approntate senza indugio, al più tardi entro 3 giorni e nel rispetto dei requisiti del locatore di leasing.
(2) In caso di recessione legittima del locatore di leasing per motivi che deve sostenere il committente, rientra in vigore il contratto originale tra il committente e la RSP GmbH. Altrimenti il committente ed il locatore di leasing rispondono in solido alla richiesta del prezzo di acquisto.


§ 12 Regolamenti particolari ed aggiuntivi per servizi e riparazioni

(1) Il raggio d'applicazione delle condizioni succitate dei §§ 1 a 11 si estende anche ai servizi e lavori di riparazione, se non regolato diversamente nel contrat-to di manutenzione, ossia di riparazione, o successivamente.
(2) Al termine dei lavori ed in seguito ad una notifica di completamento lavori mediante la RSP GmbH, avviene immediatamente un collaudo. Oltre al collaudo incluso attestato di servizio occorre fare un protocollo da firmare da entrambi i partner contrattuali. Se il committente non rispetta la data del collaudo, allora il servizio è inteso come collaudato.
(3) La RSP GmbH non si assume alcuna garanzia e responsabilità per compor-tamento colpevole di persone, che sono messe a disposizione dal committente in qualità di ausiliari.
(4) In caso di errori di montaggio, i quali la RSP GmbH deve sostenere, sussiste il diritto di eliminazione dei difetti gratuitamente. Altri diritti al risarcimento sono esclusi conforme a § 10.
(5) Se per i lavori di montaggio vengono stabilite delle scadenze vincolanti, queste iniziano a decorrere dal momento in cui il committente ha adempito a tutti gli obblighi di cooperazione. In caso di violazioni della scadenza da parte della RSP GmbH, il committente deve applicare una deroga in forma scritta. Dopo la scadenza del termine, il committente può recedere dal contratto. I diritti per risarcimento dei danni per ritardo sono esclusi, se questi non sono fondati su intenti o grave negligenza.
Successive richieste di modifiche del committente, vengono eseguite a suo costo nell'ambito del possibile e del ragionevole. Le scadenze vengono prolungate in base alle incidenze.
(6) Maggiori impieghi che vanno oltre l'incarico, soprattutto per quanto riguarda servizi modificati di montaggio e servizi come anche per complicazioni non prevedibili, che sono nella responsabilità del committente, vengono rimborsati a parte in base alle spese.
(7) Dopo il collaudo occorre pagare la fattura per i servizi di manutenzione, riparazione o montaggio. La RSP GmbH possiede il diritto di ritenzione per il corrispondente oggetto contrattuale, soprattutto per l'escavatore a risucchio, fino al pagamento del completo importo.
(8) I diritti per reclamo di vizi per servizi e riparazioni cadono in prescrizione in 6 mesi in seguito al ritiro.

(Stato 08/2010)

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